Detrazioni
Fiscali
I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 65%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:
- Ristrutturazione edilizia
- Ecobonus
Detrazioni
Fiscali
I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 65%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:
- Ristrutturazione edilizia
- Ecobonus
Bonus acqua potabile
- filtraggio
- mineralizzazione
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Ristrutturazioni edilizie e addolcitori acqua
La detrazione fiscale al 50% è quella riconosciuta per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell’articolo 16-bis del DPR 917/1986.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare nº 20/E del 2011, che i sistemi di trattamento delle acque sono ammissibili alla detrazione purchè comportino modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria, quali ad esempio la realizzazione o l’integrazione di servizi igienico-sanitari, che non incidano sulla volumetria e sulla destinazione d’uso dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.
Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dell’addolcitore devono essere documentate, ossia:
- La fattura del fornitore/installatore deve contenere il richiamo esplicito alla norma, articolo 16-bis del DPR 917/1986, nonchè la descrizione dell’intervento strutturale agevolabile;
- Il pagamento deve avvenire con bonifico “parlante” contenente: il riferimento normativo all’articolo 16-bis del DPR 917/1986, il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda a cui il bonifico è destinato, il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione e la causale del bonifico che riporti la data e il numero della fattura di riferimento;
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Ecobonus e addolcitori acqua
La detrazione fiscale al 65% è riconosciuta, invece, per gli interventi di Riqualificazione Energetica degli Edifici, “Ecobonus”.
La detrazione per i sistemi di filtrazione, il condizionamento chimico e l’addolcimento spetta nell’ambito di interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria, per i quali rientrano tra le spese ammesse alla detrazione:
- quelle per smontare e dismettere l’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione degli impianti preesistenti;
- quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione.
La realizzazione dell’intervento, ai fini della spettanza dell’agevolazione, deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche.
Anche in questa fattispecie, le spese devono essere documentate e contenere il riferimento alla norma istitutiva dell’agevolazione, art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296, sia in fattura sia nel bonifico parlante.
É inoltre richiesta una comunicazione telematica tramite il portale ENEA riguardo all’intervento di efficientamento energetico posto in essere.
La detrazione spettante viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Superbonus e addolcitori acqua: aggiorNamenti normativi
In relazione agli ultimi aggiornamenti normativi, si evidenziano importanti modifiche per quanto riguarda il Superbonus del 110% applicabile anche agli addolcitori d’acqua come interventi trainati. È fondamentale notare che le condizioni per fruire dell’agevolazione sono ora allineate a quelle precedentemente previste per il bonus del 65%.
Modifiche Importanti:
Cessione del Credito e Sconto in Fattura: Attualmente, sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura sono stati sospesi. È stata introdotta l’opzione di ripartire il bonus su un periodo di 10 anni.
Condomini e Parti Comuni di Edifici (2-4 unità):
- Per gli interventi iniziati prima del 25/11/2022, è possibile godere del 110% se presentata una pratica CILAS entro tale data.
- Per le pratiche iniziate dopo il 25/11/2022, il bonus sarà:
- 90% per le spese del 2023
- 70% per le spese del 2024
- 65% per le spese del 2025
Singole Unità Immobiliari:
- Per interventi iniziati entro il 30/09/2022, con almeno il 30% dei lavori completati, si può usufruire del 110% fino al 30/09/2023.
- Per interventi iniziati dall’1/1/2023, il bonus sarà del 90% per spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizioni specifiche riguardanti il possesso dell’unità immobiliare, l’uso come abitazione principale e un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
In relazione agli ultimi aggiornamenti normativi, si evidenziano importanti modifiche per quanto riguarda il Superbonus del 110% applicabile anche agli addolcitori d’acqua come interventi trainati. È fondamentale notare che le condizioni per fruire dell’agevolazione sono ora allineate a quelle precedentemente previste per il bonus del 65%.
Modifiche Importanti:
Cessione del Credito e Sconto in Fattura: Attualmente, sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura sono stati sospesi. È stata introdotta l’opzione di ripartire il bonus su un periodo di 10 anni.
Condomini e Parti Comuni di Edifici (2-4 unità):
- Per gli interventi iniziati prima del 25/11/2022, è possibile godere del 110% se presentata una pratica CILAS entro tale data.
- Per le pratiche iniziate dopo il 25/11/2022, il bonus sarà:
- 90% per le spese del 2023
- 70% per le spese del 2024
- 65% per le spese del 2025
Singole Unità Immobiliari:
- Per interventi iniziati entro il 30/09/2022, con almeno il 30% dei lavori completati, si può usufruire del 110% fino al 30/09/2023.
- Per interventi iniziati dall’1/1/2023, il bonus sarà del 90% per spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizioni specifiche riguardanti il possesso dell’unità immobiliare, l’uso come abitazione principale e un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Documentazione e Asseverazioni:
Le spese devono essere documentate, con riferimento normativo nell’art. 121 del decreto legge 34/2020. È obbligatorio trasmettere ad ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l’asseverazione degli interventi a cura di un tecnico abilitato.
Consiglio utile:
Data la complessità delle nuove normative e le varie condizioni soggettive e oggettive, si raccomanda la consulenza di un commercialista per una corretta applicazione delle disposizioni.
Documentazione e Asseverazioni:
Le spese devono essere documentate, con riferimento normativo nell’art. 121 del decreto legge 34/2020. È obbligatorio trasmettere ad ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l’asseverazione degli interventi a cura di un tecnico abilitato.
Consiglio utile:
Data la complessità delle nuove normative e le varie condizioni soggettive e oggettive, si raccomanda la consulenza di un commercialista per una corretta applicazione delle disposizioni.