Detrazioni

Fiscali

I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 110%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:
I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 110%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:

Detrazioni

Fiscali

I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 110%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:
I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 110%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:

Bonus acqua potabile

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di
  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea. La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

Ristrutturazioni edilizie e addolcitori acqua

La detrazione fiscale al 50% è quella riconosciuta per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell’articolo 16-bis del DPR 917/1986.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare nº 20/E del 2011, che i sistemi di trattamento delle acque sono ammissibili alla detrazione purchè comportino modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria, quali ad esempio la realizzazione o l’integrazione di servizi igienico-sanitari, che non incidano sulla volumetria e sulla destinazione d’uso dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.

Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dell’addolcitore devono essere documentate, ossia:

  • La fattura del fornitore/installatore deve contenere il richiamo esplicito alla norma, articolo 16-bis del DPR 917/1986, nonchè la descrizione dell’intervento strutturale agevolabile;
  • Il pagamento deve avvenire con bonifico “parlante” contenente: il riferimento normativo all’articolo 16-bis del DPR 917/1986, il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda a cui il bonifico è destinato, il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione e la causale del bonifico che riporti la data e il numero della fattura di riferimento;

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. 

Ecobonus e addolcitori acqua

La detrazione fiscale al 65è riconosciuta, invece, per gli interventi di Riqualificazione Energetica degli Edifici, “Ecobonus”. La detrazione per i sistemi di filtrazione, il condizionamento chimico e l’addolcimento spetta nell’ambito di interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria, per i quali rientrano tra le spese ammesse alla detrazione:
  • quelle per smontare e dismettere l’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche
  • le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione degli impianti preesistenti;
  • quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione.
La realizzazione dell’intervento, ai fini della spettanza dell’agevolazione, deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche. Anche in questa fattispecie, le spese devono essere documentate e contenere il riferimento alla norma istitutiva dell’agevolazione, art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296, sia in fattura sia nel bonifico parlante. É inoltre richiesta una comunicazione telematica tramite il portale ENEA riguardo all’intervento di efficientamento energetico posto in essere. La detrazione spettante viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo; per gli interventi realizzati entro il 31/12/2021, è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Superbonus e addolcitori acqua

Nel caso di realizzazione di uno degli interventi trainanti previsti dall’art. 119 del decreto legge nº 34/2020, i sistemi di trattamento delle acque possono essere agevolati nella misura del 110% e ricadere così nella disciplina agevolativa del Superbonus, qualificandosi come interventi trainati.

L’ammissibilità delle spese per acquisto ed installazione di addolcitori è subordinata a due condizioni:

  • Il sistema di trattamento delle acque, per essere considerato “trainato”, deve essere installato tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori dell’intervento trainante che consente di accedere all’agevolazione;
  • Il sistema di trattamento delle acque deve comunque essere collegato ad un intervento afferente l’impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione acqua calda sanitaria e contribuire così al miglioramento di almeno due classi energetiche.

Le spese devono essere documentate e contenere, sia in fattura sia nel bonifico parlante, il richiamo normativo di cui all’art. 121 del decreto legge 34/2020.

In questo caso la detrazione spettante viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo; in luogo della detrazione, il soggetto beneficiario che realizza interventi entro il 31/12/2023, può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Tra gli adempimenti richiesti per poter usufruire dell’agevolazione vi è quello di trasmettere ad ENEA, in via telematica, l’asseverazione degli interventi realizzati a cura di un tecnico abilitato entro 90 giorni dalla data di fine lavori.